IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 1819/1998,
 proposto da  Nives  Accorsi,  Nadia  Gardiman,  Sebastiano  Genovese,
 Patrizio  Russo,  Alessia  Perego,  Simona  Pesce,  Cecilia  Salerno,
 Massimo Rossi  e  Mauro  Mundula  rappresentati  e  difesi  dall'avv.
 Lorenzo  Lamberti  ed  elettivamente domiciliati presso lo studio del
 medesimo in Milano via Benvenuto Cellini, 2/b;
   Contro l'Azienda ospedaliera istituti clinici di perfezionamento di
 Milano in persona del direttore generale pro-tempore, costituitasi in
 giudizio  rappresentata  e   difesa   dall'avv.   Rocco   Mangia   ed
 elettivamente  domiciliata  presso  lo studio del medesimo in Milano,
 corso Magenta, 45; la regione Lombardia non costituitasi in giudizio;
 per l'annullamento:
     dell'avviso del 27 febbraio 1998, avente ad oggetto "elezione del
 consiglio dei sanitari dell'azienda  ospedaliera";
     della  eventuale  delibera  di  approvazione  del  verbale  delle
 operazioni di voto della commissione elettorale, nonche' occorrendo;
     di tutti gli atti ai predetti connessi, presupposti o conseguenti
 e  in  particolare  dei  verbali  e  delle  operazioni  di voto della
 commissione elettorale;  e  per  la  declaratoria  di  illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  4,  comma 1, e dell'art. 6, comma 3, della
 legge  regionale  30  gennaio  1998,  n.  2,  nonche',  ove  occorra,
 dell'art.  1,  comma  1,  lett. d),   legge 23 ottobre 1992, n. 421 e
 dell'art. 3, comma 12, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda intimata;
   Viste le memorie difensive delle parti;
   Uditi alla pubblica udienza del 18 febbraio 1999, relatore il cons.
 D. Giordano, gli avv. Lamberti per i ricorrenti e Quadrio, in delega,
 per l'Azienda resistente;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con  il  ricorso  in  epigrafe  i ricorrenti, tutti terapisti della
 riabilitazione alle dipendenze dell'Azienda intimata e inquadrati  in
 conformita'   alla   tabella  N  del  d.P.R.  n.  761/1979,  chiedono
 l'annullamento degli atti con i quali l'amministrazione,  nell'indire
 le  elezioni  per  la  costituzione  del  consiglio  dei sanitari, ha
 escluso dall'elettorato attivo e passivo la  categoria  professionale
 cui i ricorrenti medesimi appartengono.
   I ricorrenti sostengono che detta esclusione concreta violazione di
 legge  ed  eccesso di potere per manifesta ingiustizia, disparita' di
 trattamento e travisamento dei  presupposti;  gli  stessi  denunciano
 altresi'  l'illegittimita'  costituzionale  della normativa statale e
 regionale  che  ha  inteso  escludere  il  personale  tecnico   della
 riabilitazione dalle categorie professionali rappresentate in seno al
 consiglio  dei  sanitari,  nonche' dall'esercizio del diritto di voto
 nel procedimento elettorale per la nomina dei relativi componenti.
   L'azienda intimata si e' costituita in giudizio  per  sostenere  la
 piena legittimita' dei provvedimenti adottati.
   I  ricorrenti  hanno  insistito,  con  memoria 5 febbraio 1999, per
 l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
   All'udienza odierna il ricorso, dopo la discussione delle parti, e'
 stato trattenuto dal Collegio per la decisione.
                             D i r i t t o
   1. - Il ricorso reclama l'annullamento degli atti con  i  quali  e'
 stata  indetta  la  procedura elettorale per l'elezione del consiglio
 dei sanitari; in particolare i ricorrenti contestano l'esclusione dei
 terapisti  della  riabilitazione,  categoria  professionale  cui  gli
 stessi  appartengono,  dall'elettorato attivo e passivo per la nomina
 dei componenti dell'organo suindicato.
   2. - In proposito il Collegio osserva quanto segue.
   3. - Con l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,  il  Governo
 e'  stato  delegato  ad  emanare  decreti  legislativi  al  fine, tra
 l'altro, di definire i principi organizzativi delle unita'  sanitarie
 locali come aziende con personalita' giuridica, rette da un direttore
 generale   nominato  dalla  regione  e  assistito  per  le  attivita'
 tecnico-sanitarie da un consiglio dei sanitari, composto  da  medici,
 in  maggioranza,  e  da  altri  sanitari  laureati,  nonche'  da  una
 rappresentanza dei servizi infermieristici  e  dei  tecnici  sanitari
 (art. 1, comma 1, lett. d).
   In  attuazione  della delega e' stato emanato il d.lgs. 30 dicembre
 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria,
 il cui art. 3, comma  12,  nel  testo  risultante  dopo  la  modifica
 introdotta  dall'art.  4  del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
 517, stabilisce  che  del  consiglio  dei  sanitari  fanno  parte  in
 maggioranza  medici ed altri operatori sanitari laureati, nonche' una
 rappresentanza del personale infermieristico e del personale  tecnico
 sanitario.    La  norma  affida  comunque  all'autonomia regionale il
 compito  di  "definire  il  numero   dei   componenti,   nonche'   di
 disciplinare  le  modalita'  di  elezione  e  la  composizione  e  il
 funzionamento del consiglio".
   3.1. - In Lombardia la previsione ha trovato attuazione mediante la
 legge regionale 30 gennaio 1998, n. 2,  che  disciplina  istituzione,
 composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari.
   Gli artt. 3, 4 e 5 della legge regolano la composizione dell'organo
 rispettivamente  nelle  aziende  sanitarie  con presidi ospedalieri a
 gestione diretta, nelle aziende ospedaliere e nelle aziende sanitarie
 senza presidi ospedalieri.
   Per  quanto  qui  interessa,  l'art.  4,  comma  1,  stabilisce che
 l'organo e' composto da: 8 medici; 2 operatori sanitari laureati  non
 medici  in rappresentanza delle figure professionali ricomprese nelle
 tabelle B (farmacisti), D  (biologi),  E  (chimici),  F  (fisici),  G
 (psicologi)  del  ruolo  sanitario di cui all'allegato 1 al d.P.R. n.
 761/1979; 3 operatori professionali in rappresentanza  del  personale
 infermieristico  di  cui alla tabella I; 2 operatori professionali in
 rappresentanza del personale tecnico-sanitario di cui alla tabella  L
 del ripetuto d.P.R. n. 761/1979.